REATI TRIBUTARI.
OMESSO VERSAMENTO DELLE ACCISE (ART. 40 D.LGS.VO N. 504/1995) ED ELEMENTO SOGGETTIVO: COSCIENZA E VOLONTA’ DI OMETTERE IL PAGAMENTO DI UN’IMPOSTA DOVUTA
1. Il caso
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un imprenditore – difeso dall’avv. Fernando Taccone – impegnato nella commercializzazione di prodotti chimici per la concia a cui era stato contestato il reato di cui all’art. 40 del d. lgs.vo n. 504/1995. L’imputato era stato denunciato per il reato cui all’art. 40 del d. lgs.vo n. 504/1995 poiché aveva importato dalla Spagna (Paese comunitario) preparazioni contenenti oli minerali e recanti codice doganale NC 3401, ma non aveva versato l’imposta di consumo sugli oli presenti all’interno
2. il quadro normativo di riferimento.
L’art. 40 del d. lgs.vo n. 504/1995 punisce chi sottrae all’accertamento o al pagamento dell’accisa i prodotti energetici, tra questi rientrando (ai sensi dell’art. 21 comma l lett. E) anche i prodotti di cui al codice doganale di nomenclatura combinata (NC) 3403, se destinati ad essere utilizzati come carburanti o combustibili (cfr. art. 21 co.3 d.lgs.vo n. 504/1995).
Tuttavia, per effetto del combinato disposto degli art. 61 comma 4 e 62 dello stesso d.lgs.vo, integra il reato di cui all’art. 40 anche la sottrazione all’imposta di consumo di oli lubrificanti non destinati ad essere utilizzati come carburanti o combustibili. Ed infatti, l’art. 62 d.lgs.vo 504/1995 prevede che, fermo restando quanto disposto dall’art. 21, sono sottoposti ad imposta di consumo gli oli lubrificanti, recanti codice doganale NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 (art. 62 comma 1 lett. A), i bitumi di petrolio codice NC 2713 20 00 (art. 62 comma 2 lett. B) nonché gli oli lubrificanti e i bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti aventi codice 3403 di provenienza comunitaria (art. 62 comma 3). In sintesi, dunque, l’imposta di consumo è dovuta sulle preparazioni di cui al codice doganale (NC) 3403 A) se esse sono destinate alla combustione (art. 21 co l lett. E e comma 3); B) se esse sono destinate alla lubrificazione e, comunque, nella misura in cui contengono oli lubrificanti (quelli di cui ai codici doganali NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), o bitumi (codice doganale NC 2713 20 00).
3. la soluzione prospettata in punto di diritto tributario.
Ebbene, nel caso di specie, la difesa aveva sostenuto che gli oli contenuti nelle preparazioni importate (benché recanti codice doganale 3401) non potevano essere soggetti ad imposizione fiscale in quanto gli oli minerali e le preparazioni che li contenevano erano destinati all’ingrasso del pellame per la concia e non alla lubrificazione o alla produzione di energia. Ad ulteriore conferma di tale tesi la difesa aveva allegato una Circolare dell’Agenzia delle Dogane (6.06.2018 – prot.: 57516/RU), secondo cui gli oli contenuti nelle preparazioni lubrificanti sono suscettibili di tassazione soltanto se le preparazioni che li contengono (Codice NC 3403) sono destinate alla lubrificazione meccanica o impiegati in procedimenti di combustione o produzione di energia elettrica.
4. la soluzione del giudice penale.
Alla luce di tali argomentazioni, il giudice dell’udienza preliminare ha rilevato come le argomentazioni di diritto tributario esposte fossero, comunque, almeno tali da escludere l’elemento psicologico del reato contestato. Infatti, l’art. 40 del d. lgs.vo n. 504/1995, in quanto delitto, è punito esclusivamente a titolo di dolo e, più precisamente, occorre la consapevolezza da parte dell’importatore circa la sottoposizione ad imposta dei prodotti acquistati, nonché la prova dell’intento di sottrarli al pagamento del tributo. A tale riguardo, la difesa evidenziava e documentava, da un lato, come l’imputato avesse in più occasioni richiesto informazioni al fornitore dei composti chimici circa la composizione delle preparazioni acquistate e come, sin dal 2014 (anno di inizio delle transazioni economiche tra le due imprese), il fornitore avesse sempre categoricamente escluso che gli oli impegnati nelle preparazioni vendute fossero da ricondursi ai codici doganali NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 e che, quindi, fossero sottoposti ad accisa; dall’altro, sottolineava come la citata nota di precisazione dell’Agenzia delle Dogane (atta a fornire chiarimenti circa il regime tributario delle preparazioni recanti codice NC 3401 di provenienza comunitaria) valesse a differenziare il regime di tassazione degli oli minerali in base alla destinazione d’uso, nel senso che dovevano ritenersi esenti dal tributo di cui al d. lgs.vo n. 504/1995 i prodotti destinati ad un uso diverso dalla combustione e dalla lubrificazione meccanica. Orbene, è evidente, che le reiterate asserzioni del fornitore da un lato e le precisazioni fornite dalla nota dell’Agenzia delle Dogane sull’ambito dell’applicabilità dell’accisa dall’altro lato avevano indotto l’imputato a ritenere che alcun tributo fosse dovuto all’erario.
Per tale motivo, indipendentemente dal merito della questione tributaria (che comunque, sulla base delle predette argomentazioni ha trovato accoglimento anche nella sede propria), l’imputato è stato assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.